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STATUTO |
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1.
Disposizioni generali
2.
Finalità dell'associazione
3.
Soci
4.
Organi
5.
Risorse economiche
6.
Bilancio
7.
Convenzioni
8.
Assunzioni
9.
Responsabilità
10.
Rapporti con altri enti e soggetti
11.
Disposizioni transitorie e finali
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1. DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1
(Denominazione e sede)
1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata Laboratorio DAGAD.
2. L'Organizzazione ha sede in Via Procaccini 4, a Milano.
Art. 2
1. L'organizzazione di volontariato Laboratorio DAGAD, è disciplinata
dal presente Statuto, non persegue alcun fine di lucro, e agisce nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare della
legge n° 266 del 199.
2. Il regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo, disciplina, nel
rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi
all'organizzazione ed all'attività.
Art. 3
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
dell'attività dell'Organizzazione stessa.
Art. 4
1. Il presente Statuto è adottato e modificato con deliberazione
dell'Assemblea dei Soci, con maggioranza dei componenti indicata nel
successivo Art. 17.
Art. 5
1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice
Civile.
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2.
FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE |
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Art. 6 - Finalità
1. L'Organizzazione di volontariato Laboratorio DAGAD, è aconfessionale
e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della
democrazia e del progresso culturale, non persegue alcun fine di lucro.
2. Laboratorio DAGAD informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di
conoscenza, divulgazione, promozione della qualità in architettura, con
particolare riferimento all’opera e al pensiero di giovani architetti e
designer. Pertanto i suoi fini sono:
a) La costituzione e l’aggiornamento periodico di un archivio pubblico
in cui raccogliere e rendere disponibili progetti realizzati da giovani
architetti e designer italiani, di età non superiore ai 40 anni, che si
distinguano per la qualità ed il rigore della loro ricerca e del loro
operare.
b) La divulgazione dei progetti e delle opere di architettura e design
selezionati, al fine di rendere progressivamente migliore la conoscenza
diffusa dell’architettura e del design, e di valorizzare il contributo
dato a queste discipline dai giovani architetti e designer italiani.
c) Un progresso culturale più generale nei confronti dell’architettura e
del design, che abbia come premessa la consapevolezza del valore
collettivo che queste discipline conferiscono all’ambiente e alla vita
dell’uomo, e che si attui anche attraverso l’integrazione del contributo
progettuale di giovani architetti e designer.
d) Il confronto con realtà internazionali, volto a riconoscere nei
differenti approcci locali quelle condizioni di eccellenza rispetto al
progetto di architettura, che possano rappresentare uno stimolo per il
nostro contesto culturale e professionale.
e) La sensibilizzazione di committenti pubblici e privati alla
produzione progettuale giovanile in architettura e design, con
particolare attenzione alle opportunità offerte attraverso concorsi e
altre forme di selezione.
Art. 7 - Attività istituzionali
1. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative e logistiche, al
fine di realizzare il suo scopo, Laboratorio DAGAD potrà svolgere le
seguenti attività:
a) Conoscere, analizzare e monitorare la produzione di architettura e
design italiani allo scopo di individuare giovani architetti e designer
da includere nel proprio archivio.
b) Acquisire la documentazione dei progetti e delle opere realizzati,
catalogarla e archiviarla in modo che sia facilmente consultabile e
fruibile tanto da soggetti appartenenti all’associazione, quanto da un
pubblico esterno.
c) Pubblicizzare, rendere noto con tutti i mezzi ritenuti idonei,
l’esistenza dell’archivio, allo scopo di promuoverne l’utilizzo da parte
dei soggetti potenzialmente interessati, quali istituti universitari e
di ricerca, editori specializzati, istituzioni ed enti pubblici e
privati, professionisti, aziende legate all’architettura, all’edilizia,
al design, alla produzione industriale, associazioni e ordini
professionali.
d) Divulgare, promuovere la conoscenza delle opere catalogate, tanto in
Italia che all’estero, attraverso pubblicazioni, mostre, video, supporti
multimediali.
e) Organizzare convegni, tavole rotonde, seminari, laboratori i cui
contenuti siano coerenti con i fini statutari. f) Sostenere, promuovere,
sollecitare l’impiego dello strumento concorsuale per l’assegnazione di
incarichi finalizzati alla realizzazione di opere di architettura e
design, con particolare attenzione all’accesso ai medesimi da parte di
giovani architetti e designer.
Art. 8
1. Laboratorio DAGAD presta la sua attività prevalentemente nell'ambito
del territorio nazionale. Dai fini dell’associazione è comunque escluso
ogni scopo di lucro.
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3. SOCI |
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Art. 9 -
Ammissione
1. Possono essere Soci di Laboratorio DAGAD tutte le persone che
condividano le finalità dell'organizzazione e possano offrire un
contributo positivo al progresso culturale e alla divulgazione
dell’architettura e del design, in particolare se prodotto da giovani.
2. Divengono automaticamente soci i giovani architetti e designer di età
non superiore a 40 anni, selezionati e inclusi nell’archivio del centro
di documentazione.
3. Possono fare parte di Laboratorio DAGAD persone che avendo compiuto
il 18° anno d'età, sottoscrivano la quota associativa nella misura ed
entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione è formalizzata, su domanda scritta del richiedente, dal
Presidente.
Art. 10 - Diritti
1. I Soci di Laboratorio DAGAD hanno il diritto di eleggere il Consiglio
Direttivo.
2. Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle
leggi e dallo Statuto.
3. I Soci di Laboratorio DAGAD possono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente
Statuto e dai regolamenti da esso derivanti; b) chiedere la convocazione
dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
c) formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi
dell'organizzazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi
previsti nel presente Statuto.
Art. 11 - Doveri
1. I Soci di Laboratorio DAGAD devono:
a) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fine di lucro;
b) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi
associativi;
c) agire in modo da non danneggiare i beni mobili ed immobili nonché
l'immagine dell'organizzazione.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'
organizzazione, è animato da spirito di correttezza, buona fede, onestà,
probità, rigore morale.
3. Possono essere Soci anche coloro che svolgano in proprio le stesse
attività svolte da Laboratorio DAGAD, purchè non operino in concorrenza
ed in antagonismo con l’organizzazione
4. Non possono essere Soci coloro che intrattengano con la stessa
rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.
Art. 12 - Esclusione
1. La qualità di socio si perde:
a) per morosità, quando sia previto il pagamento di una quota
associativa;
b) per decadenza;
c) per esclusione;
d) per morte.
Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine
fissato dall'Assemblea, non abbiano rinnovato la sottoscrizione della
quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.
Perdono la qualità di Socio per
decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al
precedente art. 11 punto 4.
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che, per gravi
inadempienze nei confronti
del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro
rapporto con l'organizzazione.
2. Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente punto 1,
lettere a) b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad
esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può
ricorrere entro un mese dalla notifica.
I provvedimenti di cui al precedente punto 1, lettere a) b) e c), sono
esecutivi dal momento della notifica.
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4. ORGANI |
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Art. 13
1. Gli organi
di cui si compone questa Organizzazione sono:
- L'ASSEMBLEA;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL PRESIDENTE;
- LA COMMISSIONE SELEZIONATRICE.
L'assemblea
Art. 14 - Composizione
1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci di Laboratorio DAGAD.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
Art. 15 - Convocazione
1. L'Assemblea dei Soci si riunisce:
a) su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo o del
Consiglio stesso;
b) una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio
e per gli altri adempimenti di propria competenza; c) su richiesta di
almeno 1/10 (un decimo) dei Soci regolarmente iscritti;
d) anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione
dei programmi ed in occasione d'importanti iniziative che interessino lo
sviluppo associativo ed organizzativo.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente
l'Ordine del Giorno, affisso presso la sede di Laboratorio DAGAD almeno
10 (dieci) giorni prima della data prevista.
3. Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle
quote associative.
4. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche diventare pubbliche
qualora all'Ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere
collettivo e d'interesse generale.
E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di
prendere la parola.
Art. 16 - Validità e funzioni dell'assemblea
1. Le riunioni dei Soci sono valide in prima convocazione quando è
presente la metà più uno degli aventi diritto al voto in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di
almeno un'ora.
E' ammessa delega, esclusi i casi di modifica dello Statuto e di
scioglimento dell'Organizzazione.
2. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente e un
segretario.
Nomina, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni con scheda.
3. I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare le linee programmatiche della Organizzazione;
d) approvare e modificare il regolamento generale dell’organizzazione
uniformandolo alla natura partecipativa della stessa; e) eleggere il
Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra i Soci
dell'Organizzazione;
f) approvare le modifiche allo Statuto;
g) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Art. 17 - Votazione
1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. La delibera di scioglimento dell'Associazione avviene con il voto
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
3. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle
cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Art. 18 - Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un
verbale redatto dal suo Segretario e sottoscritto dal suo Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede di Laboratorio DAGAD.
3. Ogni Socio di Laboratorio DAGAD ha diritto di consultare i verbali
dell'Assemblea.
Il Consiglio
Direttivo
Art. 19 - Composizione e durata
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un
massimo di 15 (quindici) componenti. Spetta all'Assemblea determinare il
numero prima di procedere alle elezioni.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il suo Presidente lo
ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con le
seguenti modalità:
a) Riunione "Ordinaria": mediante avviso scritto da far pervenire con un
anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stabilita;
b) Riunione "Urgente": mediante avviso verbale (anche telefonicamente)
con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale a cura
del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere
in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 20
1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi,
debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, si procederà
alla loro elezione da parte dell’assemblea.
2. La vacanza comunque determinatasi della metà più uno dei componenti
il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella della Commissione
Selezionatrice.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede
immediatamente alla convocazione della Assemblea per la rielezione degli
organi medesimi.
Art. 21 - Funzioni
1. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) approvare la bozza di e la relazione sul bilancio consuntivo chiuso
al 31/12 e quello preventivo;
b) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e
determinare il termine ultimo per il loro versamento, nonché eventuali
casi e motivi di esclusione da questo obbligo;
c) individuare , approvare e modificare i criteri di valutazione per
l’inclusione dei candidati nell’archivio del centro di documentazione,
in sintonia con i contenuti e lo spirito del presente statuto;
d) predisporre, approvare e modificare la scheda di valutazione,
strumento operativo di cui al punto precedente;
e) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli
adempimenti di cui al precedente art. 16;
f) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
g) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione
dell'Organizzazione;
h) stipulare contratti, convenzioni, accordi, nel perseguimento degli
obiettivi associativi;
i) aderire ad organizzazioni, in attuazione dei fini e degli obiettivi
del presente Statuto;
j) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12 (esclusione di
soci);
k) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di
lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto; l) deliberare
l'utilizzazione dei proventi derivanti dalle risorse economiche
dell'Organizzazione.
Art. 22 - Validità delle sedute del Consiglio Direttivo
2. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse partecipi la
metà più uno dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto
palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole
persone o di elezioni alle cariche sociali.
4. Per la validità delle delibere valgono le stesse norme stabilite per
l'Assemblea dei Soci.
5. I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione
consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il presidente,
il vice presidente, il segretario e il tesoriere
Art. 23 - Elezione
1. Il Consiglio Direttivo, contestualmente alla sua elezione da parte
dell'Assemblea, o in una riunione successiva, nomina:
il Presidente;
il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in
caso di assenza o di impedimento;
il Segretario;
il Tesoriere.
Art. 24 - Funzioni del presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di Laboratorio DAGAD, può
stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della
stessa, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati da
Laboratorio DAGAD e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi
rilasciando quietanza liberatoria.
3. Il Presidente, può delegare in parte i propri poteri al Vice
Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.
Art. 25 - Funzioni del segretario e del tesoriere
1. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal
regolamento generale di Laboratorio DAGAD.
La Commissione
Selezionatrice
Art. 26 - Composizione, durata, funzioni e criteri di selezione
1. La Commissione Selezionatrice è composta da un minimo di 5 (cinque) e
un massimo di 9 (nove) membri, dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili.
I membri della commissione potranno essere individuati sia fra i membri
dell’associazione che fra persone esterne all’associazione, e dovranno
essere scelti fra personalità significative del mondo culturale ed
economico.
La nomina dei membri da parte del consiglio direttivo, avviene su
candidatura proposta dall’assemblea, dal consiglio direttivo, o su
autocandidatura.
2. La Commissione è guidata dal presidente di Laboratorio DAGAD che deve
essere conteggiato nel numero dei membri ai sensi del comma precedente.
3. La Commissione, con giudizio insindacabile, delibera sull’inclusione
di architetti e designer nell’archivio ufficiale di Laboratorio DAGAD.
Le valutazioni verranno regolate da un apposito documento, scheda di
valutazione, nel quale saranno precisamente individuati i parametri di
riferimento per la valutazione stessa. La scheda di valutazione sarà
predisposta e adottata dal Consiglio Direttivo.
L’attività di selezione dovrà essere ispirata ai seguenti criteri
sostanziali:
1) Il candidato dovrà avere età uguale o inferiore a 40 anni al momento
della domanda di inclusione;
2) Il candidato dovrà aver realizzato almeno un’opera di architettura o
design compiuta;
3) Il candidato dovrà avere ispirato la propria attività al criterio
della correttezza professionale e al rispetto delle leggi e dell’etica.
4) Il candidato dovrà aver prodotto progetti e realizzazioni di elevata
qualità professionale, attenti alle esigenze della committenza ma anche
al principio di qualità del prodotto architettonico o industriale,
caratterizzati da spunti di ricerca e approfondimento rispetto agli
aspetti tecnologici, formali ed estetici, storici o di altro tipo,
nell’ambito del processo di produzione architettonica e industriale.
5) Costituiscono titolo preferenziale di inclusione l’aggiudicazione di
premi in concorsi di architettura e design. 6) Non possono costituire
motivo di esclusione l’adesione ad una corrente di pensiero rispetto
all’architettura, la vicinanza a uno stile, l’appartenenza ad un
qualsiasi organismo legato al mondo dell’architettura, o qualsiasi altra
caratteristica che discrimini un soggetto rispetto agli altri.
Delle proprie riunioni la Commissione Selezionatrice redige un verbale
da annotare su un apposito libro. Le decisioni della Commissione
Selezionatrice sono comunicate agli interessati a cura del Presidente di
Laboratorio DAGAD.
Art. 27
1. I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione
consultiva alle riunioni della Commissione Selezionatrice.
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5. RISORSE ECONOMICHE |
á |
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Art. 28
1. Le risorse economiche di Laboratorio DAGAD sono costituite da:
a) beni immobili e mobili
b) contributi da Enti pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e
produttivo;
f) titoli pubblici e privati;
g) entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5
della legge 11/8/91 n. 266, pervengano all'Organizzazione per essere
impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente
destinate all'attuazione di progetti;
h) ogni altro tipo di entrata.
Art. 29
1. I beni di Laboratorio DAGAD sono beni immobili, beni registrati
mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti
da Laboratorio DAGAD e sono ad esso intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei Soci o di terzi sono dati in comodato
all'Organizzazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che
sono collocati nella sede di Laboratorio DAGAD sono elencati
nell'inventario che è depositato presso la sede della stessa e può
essere consultato dai Soci. Non sono compresi in questa inventariazione
i beni di consumo e i prodotti destinati all’attività quotidiana del
centro.
Art.
30
1. I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione
annuale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art. 31
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal
Presidente, che dispone sull'utilizzazione di esse, in armonia con le
finalità statutarie di Laboratorio DAGAD.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario,
dal Presidente, che dispone sull'utilizzazione di essi, in armonia con
le finalità statutarie di Laboratorio DAGAD.
Art. 32
1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da
convenzioni, sono accettati dal Presidente.
2. Il Presidente decide sull'utilizzazione dei rimborsi, in armonia con
le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie di
Laboratorio DAGAD.
Art. 33
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali
sono inseriti in apposita voce del bilancio di Laboratorio DAGAD.
2. Il Presidente decide sulla utilizzazione dei proventi, che deve
essere comunque in armonia con le finalità statutarie di Laboratorio DAGAD.
Art. 34
1. In caso di scioglimento di Laboratorio DAGAD, il patrimonio sarà
devoluto ad altri soggetti, privilegiando quelli simili per finalità,
secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
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6. BILANCIO |
á |
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Art. 35
1. Il bilancio di Laboratorio DAGAD decorre dal 1° Gennaio al 31
Dicembre.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative
al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata
per l'esercizio annuale successivo.
Art. 36
1. Il bilancio consuntivo è elaborato da persona o società delegata dal
Presidente.
Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata (in singoli
capitoli) relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato
da persona delegata dal Presidente.
Esso contiene, suddivise in singole voci (singoli capitoli), le
previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale
successivo.
Art. 37
1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal Tesoriere.
2. Il controllo è limitato alla regolarità e alla corrispondenza
contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al
bilancio e sottoposti al Consiglio Direttivo.
Art. 38
1. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Direttivo con voto
palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede di Laboratorio DAGAD almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere
consultato da ogni Socio, che avrà facoltà di depositare osservazioni.
Tali osservazioni dovranno essere considerate dal Consiglio Direttivo in
sede di approvazione, e ad esse il Consiglio Direttivo dovrà dare
risposta scritta.
3. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo con voto
palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede di Laboratorio DAGAD almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere
consultato da ogni Socio, che avrà facoltà di depositare osservazioni.
Tali osservazioni dovranno essere considerate dal Consiglio Direttivo in
sede di approvazione, e ad esse il Consiglio Direttivo dovrà dare
risposta scritta.
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7. CONVENZIONI |
á |
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Art. 39
1. Le convenzioni tra LABORATORIO DAGAD ed altri Enti e soggetti sono
deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella
sede di Laboratorio DAGAD.
Art. 40
1. Il Consiglio Direttivo decide sulla modalità di attuazione della
convenzione.
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8.
ASSUNZIONI |
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Art. 41
1. Laboratorio DAGAD può assumere dipendenti.
2. I rapporti tra Laboratorio DAGAD ed i dipendenti sono disciplinati
dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati
contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso
terzi.
Art. 42
1. Laboratorio DAGAD può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro
autonomo.
2. I rapporti tra Laboratorio DAGAD ed i collaboratori di lavoro
autonomo sono disciplinati dalla legge.
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9. RESPONSABILITÀ |
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Art. 43
1. I soci di Laboratorio DAGAD, compresi i soggetti inclusi
nell’archivio del centro, sono garantiti sull’utilizzo dei dati e della
documentazione forniti, dalle norme che tutelano la privacy.
Art. 44
1. Laboratorio DAGAD risponde, nei limiti delle proprie risorse
economiche e secondo quanto stabilito dalla legge, di danni causati per
inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 45
1. Laboratorio DAGAD può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.
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10. RAPPORTI CON
ALTRI ENTI E
SOGGETTI |
á |
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Art. 46
1. Laboratorio DAGAD coopera con altri soggetti pubblici o privati per
lo svolgimento delle finalità culturali espresse dal presente statuto.
Art. 47
1. Laboratorio DAGAD informa periodicamente della propria attività
soggetti pubblici o privati affini per finalità statutarie.
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11.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI |
á |
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Art. 48
1. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata alla Regione
entro 15 (quindici) giorni dalla sua approvazione.
Art. 49
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in
particolare alla legge n. 266 del 11/8/91.
Art. 50
1. I tempi di cui agli articoli 19 comma 2 e 26 comma 1, potranno essere
modificati esclusivamente per il primo mandato, su delibera del
Consiglio Direttivo, e al solo scopo di migliorare l’efficacia
dell’azione degli organi statutari nella fase fondativa dell’organizzazione.
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