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PRESENTAZIONE

SEDE DAGAD

PROGRAMMA

ATTO COSTITUTIVO

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STATUTO

1.   Disposizioni generali

2.   Finalità dell'associazione

3.   Soci

4.   Organi

5.   Risorse economiche

6.   Bilancio

7.   Convenzioni

8.   Assunzioni

9.   Responsabilità

10. Rapporti con altri enti e soggetti

11. Disposizioni transitorie e finali

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Denominazione e sede)
1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata Laboratorio DAGAD.
2. L'Organizzazione ha sede in Via Procaccini 4, a Milano.
 

Art. 2
1. L'organizzazione di volontariato Laboratorio DAGAD, è disciplinata dal presente Statuto, non persegue alcun fine di lucro, e agisce nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare della legge n° 266 del 199.
2. Il regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività.

Art. 3
1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 4
1. Il presente Statuto è adottato e modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con maggioranza dei componenti indicata nel successivo Art. 17.

Art. 5
1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

 

2. FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

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Art. 6 - Finalità
1. L'Organizzazione di volontariato Laboratorio DAGAD, è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e del progresso culturale, non persegue alcun fine di lucro.
2. Laboratorio DAGAD informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di conoscenza, divulgazione, promozione della qualità in architettura, con particolare riferimento all’opera e al pensiero di giovani architetti e designer. Pertanto i suoi fini sono:
a) La costituzione e l’aggiornamento periodico di un archivio pubblico in cui raccogliere e rendere disponibili progetti realizzati da giovani architetti e designer italiani, di età non superiore ai 40 anni, che si distinguano per la qualità ed il rigore della loro ricerca e del loro operare.
b) La divulgazione dei progetti e delle opere di architettura e design selezionati, al fine di rendere progressivamente migliore la conoscenza diffusa dell’architettura e del design, e di valorizzare il contributo dato a queste discipline dai giovani architetti e designer italiani.
c) Un progresso culturale più generale nei confronti dell’architettura e del design, che abbia come premessa la consapevolezza del valore collettivo che queste discipline conferiscono all’ambiente e alla vita dell’uomo, e che si attui anche attraverso l’integrazione del contributo progettuale di giovani architetti e designer.
d) Il confronto con realtà internazionali, volto a riconoscere nei differenti approcci locali quelle condizioni di eccellenza rispetto al progetto di architettura, che possano rappresentare uno stimolo per il nostro contesto culturale e professionale.
e) La sensibilizzazione di committenti pubblici e privati alla produzione progettuale giovanile in architettura e design, con particolare attenzione alle opportunità offerte attraverso concorsi e altre forme di selezione.


Art. 7 - Attività istituzionali
1. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative e logistiche, al fine di realizzare il suo scopo, Laboratorio DAGAD potrà svolgere le seguenti attività:
a) Conoscere, analizzare e monitorare la produzione di architettura e design italiani allo scopo di individuare giovani architetti e designer da includere nel proprio archivio.
b) Acquisire la documentazione dei progetti e delle opere realizzati, catalogarla e archiviarla in modo che sia facilmente consultabile e fruibile tanto da soggetti appartenenti all’associazione, quanto da un pubblico esterno.
c) Pubblicizzare, rendere noto con tutti i mezzi ritenuti idonei, l’esistenza dell’archivio, allo scopo di promuoverne l’utilizzo da parte dei soggetti potenzialmente interessati, quali istituti universitari e di ricerca, editori specializzati, istituzioni ed enti pubblici e privati, professionisti, aziende legate all’architettura, all’edilizia, al design, alla produzione industriale, associazioni e ordini professionali.
d) Divulgare, promuovere la conoscenza delle opere catalogate, tanto in Italia che all’estero, attraverso pubblicazioni, mostre, video, supporti multimediali.
e) Organizzare convegni, tavole rotonde, seminari, laboratori i cui contenuti siano coerenti con i fini statutari. f) Sostenere, promuovere, sollecitare l’impiego dello strumento concorsuale per l’assegnazione di incarichi finalizzati alla realizzazione di opere di architettura e design, con particolare attenzione all’accesso ai medesimi da parte di giovani architetti e designer.

Art. 8
1. Laboratorio DAGAD presta la sua attività prevalentemente nell'ambito del territorio nazionale. Dai fini dell’associazione è comunque escluso ogni scopo di lucro.

 

3. SOCI

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Art. 9 - Ammissione
1. Possono essere Soci di Laboratorio DAGAD tutte le persone che condividano le finalità dell'organizzazione e possano offrire un contributo positivo al progresso culturale e alla divulgazione dell’architettura e del design, in particolare se prodotto da giovani.
2. Divengono automaticamente soci i giovani architetti e designer di età non superiore a 40 anni, selezionati e inclusi nell’archivio del centro di documentazione.
3. Possono fare parte di Laboratorio DAGAD persone che avendo compiuto il 18° anno d'età, sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione è formalizzata, su domanda scritta del richiedente, dal Presidente.

Art. 10 - Diritti
1. I Soci di Laboratorio DAGAD hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.
2. Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
3. I Soci di Laboratorio DAGAD possono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti; b) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
c) formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'organizzazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 11 - Doveri
1. I Soci di Laboratorio DAGAD devono:
a) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro;
b) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
c) agire in modo da non danneggiare i beni mobili ed immobili nonché l'immagine dell'organizzazione.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell' organizzazione, è animato da spirito di correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
3. Possono essere Soci anche coloro che svolgano in proprio le stesse attività svolte da Laboratorio DAGAD, purchè non operino in concorrenza ed in antagonismo con l’organizzazione
4. Non possono essere Soci coloro che intrattengano con la stessa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 12 - Esclusione
1. La qualità di socio si perde:
a) per morosità, quando sia previto il pagamento di una quota associativa;
b) per decadenza;
c) per esclusione;
d) per morte.

Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non abbiano rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.
Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11 punto 4.
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'organizzazione.
2. Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente punto 1, lettere a) b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.
I provvedimenti di cui al precedente punto 1, lettere a) b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.
 

4. ORGANI

á

Art. 13
1. Gli organi di cui si compone questa Organizzazione sono:
- L'ASSEMBLEA;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL PRESIDENTE;
- LA COMMISSIONE SELEZIONATRICE.

L'assemblea
Art. 14 - Composizione
1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci di Laboratorio DAGAD.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Art. 15 - Convocazione
1. L'Assemblea dei Soci si riunisce:
a) su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo o del Consiglio stesso;
b) una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza; c) su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci regolarmente iscritti;
d) anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione d'importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo ed organizzativo.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'Ordine del Giorno, affisso presso la sede di Laboratorio DAGAD almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista.
3. Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.

4. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche diventare pubbliche qualora all'Ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e d'interesse generale.
E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 16 - Validità e funzioni dell'assemblea
1. Le riunioni dei Soci sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.
E' ammessa delega, esclusi i casi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Organizzazione.
2. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente e un segretario.
Nomina, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni con scheda.
3. I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare le linee programmatiche della Organizzazione;
d) approvare e modificare il regolamento generale dell’organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa; e) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra i Soci dell'Organizzazione;
f) approvare le modifiche allo Statuto;
g) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.


Art. 17 - Votazione
1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. La delibera di scioglimento dell'Associazione avviene con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
3. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Art. 18 - Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal suo Segretario e sottoscritto dal suo Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede di Laboratorio DAGAD.
3. Ogni Socio di Laboratorio DAGAD ha diritto di consultare i verbali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo
Art. 19 - Composizione e durata
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere alle elezioni.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il suo Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con le seguenti modalità:
a) Riunione "Ordinaria": mediante avviso scritto da far pervenire con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stabilita;
b) Riunione "Urgente": mediante avviso verbale (anche telefonicamente) con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 20
1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, si procederà alla loro elezione da parte dell’assemblea.
2. La vacanza comunque determinatasi della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella della Commissione Selezionatrice.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione della Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 21 - Funzioni
1. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) approvare la bozza di e la relazione sul bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo;
b) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento, nonché eventuali casi e motivi di esclusione da questo obbligo;
c) individuare , approvare e modificare i criteri di valutazione per l’inclusione dei candidati nell’archivio del centro di documentazione, in sintonia con i contenuti e lo spirito del presente statuto;
d) predisporre, approvare e modificare la scheda di valutazione, strumento operativo di cui al punto precedente;
e) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 16;
f) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
g) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Organizzazione;
h) stipulare contratti, convenzioni, accordi, nel perseguimento degli obiettivi associativi;
i) aderire ad organizzazioni, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
j) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12 (esclusione di soci);
k) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto; l) deliberare l'utilizzazione dei proventi derivanti dalle risorse economiche dell'Organizzazione.

Art. 22 - Validità delle sedute del Consiglio Direttivo
2. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
4. Per la validità delle delibere valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.
5. I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere
Art. 23 - Elezione
1. Il Consiglio Direttivo, contestualmente alla sua elezione da parte dell'Assemblea, o in una riunione successiva, nomina:
il Presidente;
il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento;
il Segretario;
il Tesoriere.

Art. 24 - Funzioni del presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di Laboratorio DAGAD, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati da Laboratorio DAGAD e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.
3. Il Presidente, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art. 25 - Funzioni del segretario e del tesoriere
1. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale di Laboratorio DAGAD.

La Commissione Selezionatrice
Art. 26 - Composizione, durata, funzioni e criteri di selezione
1. La Commissione Selezionatrice è composta da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 9 (nove) membri, dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I membri della commissione potranno essere individuati sia fra i membri dell’associazione che fra persone esterne all’associazione, e dovranno essere scelti fra personalità significative del mondo culturale ed economico.
La nomina dei membri da parte del consiglio direttivo, avviene su candidatura proposta dall’assemblea, dal consiglio direttivo, o su autocandidatura.
2. La Commissione è guidata dal presidente di Laboratorio DAGAD che deve essere conteggiato nel numero dei membri ai sensi del comma precedente.
3. La Commissione, con giudizio insindacabile, delibera sull’inclusione di architetti e designer nell’archivio ufficiale di Laboratorio DAGAD.
Le valutazioni verranno regolate da un apposito documento, scheda di valutazione, nel quale saranno precisamente individuati i parametri di riferimento per la valutazione stessa. La scheda di valutazione sarà predisposta e adottata dal Consiglio Direttivo.
L’attività di selezione dovrà essere ispirata ai seguenti criteri sostanziali:
1) Il candidato dovrà avere età uguale o inferiore a 40 anni al momento della domanda di inclusione;
2) Il candidato dovrà aver realizzato almeno un’opera di architettura o design compiuta;
3) Il candidato dovrà avere ispirato la propria attività al criterio della correttezza professionale e al rispetto delle leggi e dell’etica.
4) Il candidato dovrà aver prodotto progetti e realizzazioni di elevata qualità professionale, attenti alle esigenze della committenza ma anche al principio di qualità del prodotto architettonico o industriale, caratterizzati da spunti di ricerca e approfondimento rispetto agli aspetti tecnologici, formali ed estetici, storici o di altro tipo, nell’ambito del processo di produzione architettonica e industriale.
5) Costituiscono titolo preferenziale di inclusione l’aggiudicazione di premi in concorsi di architettura e design. 6) Non possono costituire motivo di esclusione l’adesione ad una corrente di pensiero rispetto all’architettura, la vicinanza a uno stile, l’appartenenza ad un qualsiasi organismo legato al mondo dell’architettura, o qualsiasi altra caratteristica che discrimini un soggetto rispetto agli altri.
Delle proprie riunioni la Commissione Selezionatrice redige un verbale da annotare su un apposito libro. Le decisioni della Commissione Selezionatrice sono comunicate agli interessati a cura del Presidente di Laboratorio DAGAD.

Art. 27
1. I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni della Commissione Selezionatrice.

 

5. RISORSE ECONOMICHE

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Art. 28
1. Le risorse economiche di Laboratorio DAGAD sono costituite da:
a) beni immobili e mobili
b) contributi da Enti pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f) titoli pubblici e privati;
g) entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11/8/91 n. 266, pervengano all'Organizzazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti;
h) ogni altro tipo di entrata.

Art. 29
1. I beni di Laboratorio DAGAD sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti da Laboratorio DAGAD e sono ad esso intestati.
3. I beni mobili di proprietà dei Soci o di terzi sono dati in comodato all'Organizzazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede di Laboratorio DAGAD sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della stessa e può essere consultato dai Soci. Non sono compresi in questa inventariazione i beni di consumo e i prodotti destinati all’attività quotidiana del centro.

Art. 30
1. I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 31
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente, che dispone sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie di Laboratorio DAGAD.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Presidente, che dispone sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie di Laboratorio DAGAD.


Art. 32
1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dal Presidente.
2. Il Presidente decide sull'utilizzazione dei rimborsi, in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie di Laboratorio DAGAD.

Art. 33
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio di Laboratorio DAGAD.
2. Il Presidente decide sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie di Laboratorio DAGAD.

Art. 34
1. In caso di scioglimento di Laboratorio DAGAD, il patrimonio sarà devoluto ad altri soggetti, privilegiando quelli simili per finalità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

 

6. BILANCIO

á

Art. 35
1. Il bilancio di Laboratorio DAGAD decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 36
1. Il bilancio consuntivo è elaborato da persona o società delegata dal Presidente.
Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata (in singoli capitoli) relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato da persona delegata dal Presidente.
Esso contiene, suddivise in singole voci (singoli capitoli), le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 37
1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal Tesoriere.
2. Il controllo è limitato alla regolarità e alla corrispondenza contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti al Consiglio Direttivo.

Art. 38

1. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Direttivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede di Laboratorio DAGAD almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio, che avrà facoltà di depositare osservazioni. Tali osservazioni dovranno essere considerate dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione, e ad esse il Consiglio Direttivo dovrà dare risposta scritta.
3. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede di Laboratorio DAGAD almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio, che avrà facoltà di depositare osservazioni. Tali osservazioni dovranno essere considerate dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione, e ad esse il Consiglio Direttivo dovrà dare risposta scritta.

 

7. CONVENZIONI

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Art. 39
1. Le convenzioni tra LABORATORIO DAGAD ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede di Laboratorio DAGAD.

Art. 40
1. Il Consiglio Direttivo decide sulla modalità di attuazione della convenzione.

 

8. ASSUNZIONI

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Art. 41
1. Laboratorio DAGAD può assumere dipendenti.
2. I rapporti tra Laboratorio DAGAD ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 42
1. Laboratorio DAGAD può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra Laboratorio DAGAD ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

 

9. RESPONSABILITÀ

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Art. 43
1. I soci di Laboratorio DAGAD, compresi i soggetti inclusi nell’archivio del centro, sono garantiti sull’utilizzo dei dati e della documentazione forniti, dalle norme che tutelano la privacy.

Art. 44
1. Laboratorio DAGAD risponde, nei limiti delle proprie risorse economiche e secondo quanto stabilito dalla legge, di danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 45
1. Laboratorio DAGAD può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.
 

10. RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

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Art. 46
1. Laboratorio DAGAD coopera con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità culturali espresse dal presente statuto.

Art. 47
1. Laboratorio DAGAD informa periodicamente della propria attività soggetti pubblici o privati affini per finalità statutarie.
 

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

á

Art. 48
1. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata alla Regione entro 15 (quindici) giorni dalla sua approvazione.

Art. 49
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare alla legge n. 266 del 11/8/91.

Art. 50
1. I tempi di cui agli articoli 19 comma 2 e 26 comma 1, potranno essere modificati esclusivamente per il primo mandato, su delibera del Consiglio Direttivo, e al solo scopo di migliorare l’efficacia dell’azione degli organi statutari nella fase fondativa dell’organizzazione.